A chi è rivolto

La nuova classificazione sismica che è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni dettate per le costruzioni in zone sismiche, su tutto il territorio regionale ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all'obbligo di denuncia prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i

Come fare

La denuncia dovrà essere presentata, in duplice copia, direttamente all’Ufficio Tecnico Comunale, il quale ne accerta la ricevibilità e ne verifica la formale completezza della documentazione allegata. Ove l’Ufficio Tecnico riscontri incompletezza della documentazione, provvede, direttamente allo sportello, ad informare circa le integrazioni necessarie per il regolare accoglimento. La denuncia si intende completa quando perfezionata mediante l’integrazione della documentazione richiesta. L’Ufficio Tecnico Comunale, qualora ritenga la denuncia ricevibile, compila e vista il “Prospetto per Accoglimento di Denuncia per Opere in Zona Sismica 3”, il quale consente al denunciante di recarsi all’Ufficio Protocollo per la consegna formale. In assenza di tale visto la pratica non può essere consegnata al Protocollo del Comune, in quanto non risulta accertata la ricevibilità e la completezza della documentazione. Al momento dell’accettazione, l’Ufficio Tecnico Comunale restituisce al richiedente una copia della denuncia e della documentazione presentata da conservare presso il cantiere. La vidimazione attesta unicamente la completezza formale della denuncia e dei suoi allegati.
La denuncia rappresenta, di per sé, un adempimento obbligatorio su tutto il territorio piemontese, indipendentemente dalla zona sismica. La realizzazione di opere sottoposte agli obblighi di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001 in mancanza della denuncia costituisce, infatti, violazione di legge passibile delle sanzioni previste dall’articolo 95 del D.P.R. 380/2001. In alcuni casi, di seguito esplicati, oltre alla denuncia è prevista un’autorizzazione preventiva all'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 94 D.P.R. 380/2001, anch’essa obbligatoria . In mancanza di denuncia e, a maggior ragione, in mancanza di autorizzazione, ove prevista, i soggetti intervenuti nella progettazione e nella realizzazione dell'opera, oltre ad incorrere nelle sanzioni di cui sopra, sono interamente responsabili verso la pubblica incolumità. La denuncia rappresenta un obbligo preliminare all’inizio dei lavori strutturali. Sono sottoposte all’obbligo di denuncia anche le varianti sostanziali al progetto di opere o interventi già oggetto di denuncia. Per variante sostanziale si intende un complesso di modifiche al progetto originario che introduca variazioni significative degli schemi statici e /o delle distribuzioni di carico inizialmente previsti. N.B.: per le opere in Cemento Armato occorre comunque inoltre fornire la documentazione presente nella sezione "Denuncia opere in Cemento Armato" da integrare alla pratica edilizia.

Cosa serve

Denuncia per richiesta lavori in zona sismica e relativa documentazione richiesta dall'Ufficio Tecnico

Cosa si ottiene

Lavori di costruzione in zona sismica

Tempi e scadenze

Risposta 30 giorni dalla data dell'istanza

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tecnico Edilizia privata

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Lavori di costruzione in zona sismica.pdf [.pdf 288,4 Kb - 26/07/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 27/09/2024 12:21:35

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