Imposta Municipale Propria (IMU)
Dal 2012 fa il suo debutto la nuova Imposta IMU che va a sostituire la vecchia I.C.I.
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Servizio attivo
A chi è rivolto
L’Imu è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale.
L’imposta non viene applicata all’abitazione principale (e alle relative pertinenze), escluse quelle censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che vengono assoggettate all’imposta e possono usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione di € 200,00.
Vi sono alcuni casi di esclusione dal pagamento, come per esempio l’assimilazione all’abitazione principale del proprietari o usufruttuario che trasferiscono la residenza in istituto di ricovero, le case delle cooperative edilizie assegnate ai soci che le destinano ad abitazione principale, le case familiari assegnate al coniuge separato e l’immobile posseduto dal personale delle forze armate.
E’ prevista anche una riduzione del 50% della base imponibile degli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (geni tori/ figli – figli/ genitori).
E’ possibile usufruire del comodato solamente rispettando alcune condizioni:
- Non bisogna possedere nessun altro immobile ad uso abitativo all'interno del territorio italiano oltre a quello concesso in comodato gratuito e la propria abitazione principale;
- Gli immobili devono essere ubicati nello stesso Comune;
- Il proprietario e il comodatario devono avere la residenza e dimora nel Comune dove sono ubicati gli immobili e devono avere fogli di famiglia separati.
Per poter beneficiare della riduzione, è assolutamente necessario registrare presso qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate il contratto di comodato; presentare un'autocertificazione (è possibile scaricare il modello direttamente dal nostro sito) allegando copia del contratto oppure ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
L’imposta non viene applicata all’abitazione principale (e alle relative pertinenze), escluse quelle censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che vengono assoggettate all’imposta e possono usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione di € 200,00.
Vi sono alcuni casi di esclusione dal pagamento, come per esempio l’assimilazione all’abitazione principale del proprietari o usufruttuario che trasferiscono la residenza in istituto di ricovero, le case delle cooperative edilizie assegnate ai soci che le destinano ad abitazione principale, le case familiari assegnate al coniuge separato e l’immobile posseduto dal personale delle forze armate.
E’ prevista anche una riduzione del 50% della base imponibile degli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (geni tori/ figli – figli/ genitori).
E’ possibile usufruire del comodato solamente rispettando alcune condizioni:
- Non bisogna possedere nessun altro immobile ad uso abitativo all'interno del territorio italiano oltre a quello concesso in comodato gratuito e la propria abitazione principale;
- Gli immobili devono essere ubicati nello stesso Comune;
- Il proprietario e il comodatario devono avere la residenza e dimora nel Comune dove sono ubicati gli immobili e devono avere fogli di famiglia separati.
Per poter beneficiare della riduzione, è assolutamente necessario registrare presso qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate il contratto di comodato; presentare un'autocertificazione (è possibile scaricare il modello direttamente dal nostro sito) allegando copia del contratto oppure ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
Come fare
L’imu si può pagare tramite modello F24 inserendo l’importo calcolato e utilizzando il codice ente del Comune di ubicazione, indicando la rata che si sta saldando e l’anno di riferimento.
COSA FARE IN CASO DI ERRORI DELL'INTERMEDIARIO O DEL CONTRIBUENTE:
1) COSA FARE IN CASO DI DELEGA DI PAGAMENTO F24 CON CODICE COMUNE CORRETTO MA CODICE COMUNE ERRATO SULLA QUIETANZA, DOVUTO AD ERRORE DELL’INTERMEDIARIO (BANCA/POSTA)
Si sono verificati alcuni casi in cui il contribuente abbia presentato in banca/posta il modello F24 per pagare l’imposta IMU e TARI con indicato correttamente il codice catastale D168 corrispondente al Comune di Crevoladossola, ma - per un errore di digitazione - l’operatore abbia poi inserito nel terminale un codice differente e pertanto il pagamento sia stato imputato ad un altro Comune. Il pagamento viene pertanto riversato ad altro comune e non a Crevoladossola.
In questi casi sia le banche che gli uffici postali, su richiesta del cittadino, che presenta la delega modello F24 in proprio possesso contenente l’indicazione del codice corretto D168 e la relativa quietanza che invece riporta l’indicazione di un codice errato, DEVONO procedere alla rettifica del codice ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.In questo modo il pagamento viene rettificato e riversato al Comune di Crevoladossola.
Si invitano pertanto i contribuenti che si trovano in questa situazione a rivolgersi alla banca o all’ufficio postale nel quale hanno eseguito il versamento per ottenere la correzione così come da modello F24 cartaceo in loro possesso.
Nel caso sia già stato emesso sollecito, avviso di accertamento per omesso o parziale versamento da parte del Servizio Tributi, il contribuente può concordarne la sospensione in attesa che la banca/posta effettui la correzione.
Si chiarisce che il Comune non può chiedere direttamente la correzione alla banca o alla posta, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra il cittadino e la banca/posta, pertanto è quest’ultimo che deve chiedere la correzione presentando il cartaceo con indicato il codice corretto a prova dell’errore commesso dall’intermediario.
2) COSA FARE IN CASO DI DELEGA DI PAGAMENTO F24 CON CODICE COMUNE ERRATO PER ERRORE DEL CONTRIBUENTE
Nel caso in cui sia stato il contribuente ad indicare un codice comune errato, la correzione non può essere richiesta alla banca/posta, ma è necessario presentare RICHIESTA DI RIVERSAMENTO a favore del Comune di Crevoladossola, rivolgendosi al Comune al quale il pagamento è stato effettuato.
Il contribuente dovrà SEMPRE darne opportuna comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune di Crevoladossola che, in attesa dell'esito della richiesta, concorderà l’eventuale sospensione delle procedure di recupero dei crediti.
Cosa serve
Visure catastali o atti pubblici (compravendita, successioni, donazioni ecc)
Cosa si ottiene
Pagamento dell'imposta municipale unica
Tempi e scadenze
La rata di acconto deve essere versata entro il 16 giugno, la rata del saldo entro il 16 dicembre. E’ possibile versare interamente l’imposta entro la scadenza della rata di acconto.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
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Last edit: 19/07/2024 12:15:03